Ricorso nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri (Codice fiscale n. 80188230587), con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, Codice fiscale n. 80224030587, fax 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui Uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, avverso la legge n. 3 dell'8 febbraio 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 8 del 13 febbraio 2013, recante «Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009». Con la legge indicata in epigrafe la Regione Umbria, nel dare seguito ai primi urgenti interventi statali volti ad affrontare la grave emergenza determinata dai recenti eventi sismici (OPCM 3853/2010 recante «Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della Regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009»), ha disciplinato la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 e, in particolare, per quelli siti nei comuni individuati dall'ordinanza suddetta. In particolare, la legge reca, tra l'altro, disposizioni che disciplinano l'erogazione dei contributi ai soggetti privati, l'individuazione di questi (art. 3) ed il divieto di mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima che siano decorsi due anni dalla data di completamento dell'intervento, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali (art. 9). Sennonche', accanto a tali condivisibili disposizioni, la legge contiene una norma (articolo 10) affetta da evidenti profili di incostituzionalita'. Tale disposizione, infatti, al comma primo estende ai lavori privati il sistema di qualificazione SOA previsto per gli appalti di lavori pubblici dall'art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006, recante Codice dei contratti e dagli articoli 60 ss del D.P.R. n. 207/2010 («Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo codice dei contratti»). Ebbene, Ritiene la Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorrente il netto contrasto realizzato dalla norma in parola con l'art. 4, comma terzo, del citato decreto legislativo n. 163/2006, il quale recita testualmente: «Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture». In tema, si e' gia' espressa codesta Ecc.ma Corte costituzionale (sent. 23 novembre 2007, n. 401), stabilendo che la competenza esclusiva dello Stato, nelle materie elencate nel citato art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, e' volta a garantire l'esigenza di tutela della concorrenza, che si concretezza nella volonta' di assicurare l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalita' e di trasparenza. Del pari, la competenza esclusiva dello Stato nelle citate materie e' inoltre volta a garantire l'uniformita' di trattamento nell'intero territorio nazionale laddove, «disciplinando aspetti afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica - pur essendo parte di essi una pubblica amministrazione, deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile». Ne' il fatto che si tratti di lavori privati puo' indurre a trascurare le anzidette considerazioni. Anzi, come formulata, la disposizione regionale interviene pesantemente sulle modalita' di qualificazione dei soggetti esecutori, creando tra di essi una irragionevole disparita' di trattamento e realizzando anche per tale profilo una violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), cost., invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.