Ricorso  nell'interesse  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri  (Codice  fiscale  n.  80188230587),   con   il   patrocinio
dell'Avvocatura Generale dello Stato, Codice fiscale n.  80224030587,
fax 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui
Uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale pro tempore, avverso la legge n. 3  dell'8  febbraio  2013,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. S.o.  n. 1  al  n.  8  del  13
febbraio 2013, recante «Norme per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 15 dicembre 2009». 
    Con la legge indicata in epigrafe la  Regione  Umbria,  nel  dare
seguito ai primi urgenti interventi statali volti  ad  affrontare  la
grave  emergenza  determinata  dai  recenti  eventi   sismici   (OPCM
3853/2010 recante «Primi  interventi  urgenti  conseguenti  ai  gravi
eventi sismici che hanno colpito parte del territorio  della  Regione
Umbria  il  giorno   15   dicembre   2009»),   ha   disciplinato   la
programmazione e  l'attuazione  degli  interventi  necessari  per  la
ricostruzione e il ripristino degli immobili privati  e  delle  opere
pubbliche  danneggiati  dal  sisma  del  15  dicembre  2009   e,   in
particolare, per quelli siti nei  comuni  individuati  dall'ordinanza
suddetta. 
    In particolare, la legge  reca,  tra  l'altro,  disposizioni  che
disciplinano  l'erogazione  dei  contributi  ai   soggetti   privati,
l'individuazione di questi (art. 3) ed il divieto di mutamento  della
destinazione d'uso in atto al  momento  del  sisma  prima  che  siano
decorsi due anni dalla data di completamento dell'intervento, a  pena
di decadenza dal contributo e  di  rimborso  delle  somme  percepite,
maggiorate degli interessi legali (art. 9). 
    Sennonche', accanto a tali condivisibili disposizioni,  la  legge
contiene una norma (articolo  10)  affetta  da  evidenti  profili  di
incostituzionalita'.  Tale  disposizione,  infatti,  al  comma  primo
estende ai lavori privati il sistema di qualificazione  SOA  previsto
per  gli  appalti  di  lavori  pubblici  dall'art.  40  del   decreto
legislativo  n.  163/2006,  recante  Codice  dei  contratti  e  dagli
articoli 60 ss del D.P.R. n. 207/2010 («Regolamento di esecuzione  ed
attuazione del medesimo codice dei contratti»). 
    Ebbene,  Ritiene  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri
ricorrente il netto contrasto realizzato dalla norma  in  parola  con
l'art. 4, comma terzo, del citato decreto legislativo n. 163/2006, il
quale recita testualmente: «Le regioni,  nel  rispetto  dell'articolo
117, comma secondo, della Costituzione,  non  possono  prevedere  una
disciplina diversa da quella del presente codice in  relazione:  alla
qualificazione  e  selezione  dei  concorrenti;  alle  procedure   di
affidamento, esclusi i profili di organizzazione  amministrativa;  ai
criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza  sul
mercato degli appalti affidati all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita'  di
progettazione  e  ai  piani  di  sicurezza;   alla   stipulazione   e
all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione,
direzione dei lavori,  contabilita'  e  collaudo,  ad  eccezione  dei
profili  di  organizzazione   e   contabilita'   amministrative;   al
contenzioso. Resta  ferma  la  competenza  esclusiva  dello  Stato  a
disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni  culturali,  i
contratti nel settore della  difesa,  i  contratti  segretati  o  che
esigono particolari misure di sicurezza relativi a  lavori,  servizi,
forniture». 
    In tema, si e' gia' espressa codesta Ecc.ma Corte  costituzionale
(sent. 23 novembre  2007,  n.  401),  stabilendo  che  la  competenza
esclusiva dello Stato, nelle materie  elencate  nel  citato  art.  4,
comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, e'  volta  a  garantire
l'esigenza di tutela della  concorrenza,  che  si  concretezza  nella
volonta' di assicurare l'adozione di uniformi procedure  di  evidenza
pubblica  nella  scelta  del  contraente,  idonee  a  garantire,   in
particolare, il rispetto dei principi di parita' di  trattamento,  di
non discriminazione, di proporzionalita' e di trasparenza. 
    Del pari,  la  competenza  esclusiva  dello  Stato  nelle  citate
materie e' inoltre volta a  garantire  l'uniformita'  di  trattamento
nell'intero  territorio  nazionale  laddove,  «disciplinando  aspetti
afferenti  a   rapporti   che   presentano   prevalentemente   natura
privatistica   -   pur   essendo   parte   di   essi   una   pubblica
amministrazione,   deve   essere   ascritta   all'ambito    materiale
dell'ordinamento civile». 
    Ne' il fatto che si tratti  di  lavori  privati  puo'  indurre  a
trascurare le anzidette considerazioni. 
    Anzi,  come  formulata,  la  disposizione  regionale   interviene
pesantemente  sulle  modalita'   di   qualificazione   dei   soggetti
esecutori, creando  tra  di  essi  una  irragionevole  disparita'  di
trattamento e realizzando  anche  per  tale  profilo  una  violazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), cost.,  invadendo
la  competenza  esclusiva  statale  in  materia   di   tutela   della
concorrenza e di ordinamento civile.